Art. 24.
(Segreto di Stato).

      1. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza

 

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eventualmente attribuita ai sensi dell'articolo 26, gli atti, i documenti, le notizie, le attività e le cose la cui conoscenza sia idonea a recare un danno grave all'integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche, all'indipendenza dello Stato ed al libero esercizio delle sue funzioni, alle relazioni con altri Stati, alla preparazione ed alla difesa militare, nonché agli interessi economici connessi alla sicurezza dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto del segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
      2. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione o dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale. Nei confronti di atti, documenti e cose concernenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti o all'identità degli addetti agli organismi informativi o la cui divulgazione può comunque porre in pericolo l'incolumità di questi ultimi, nonché con riguardo alle informazioni pervenute da altri Stati con vincolo di riservatezza o relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, alla struttura organizzativa ed alle modalità operative degli organismi informativi il vincolo cessa dopo trent'anni, salvo che eccezionali ragioni rendano ancora attuali i motivi che hanno determinato l'apposizione o l'opposizione del vincolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui al presente comma, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. Ove la sussistenza del vincolo incida anche su interessi di Stati esteri in base ad accordi internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo stesso, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con l'autorità estera competente.
 

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